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La posizione del Parlamento Europeo sulla CSDDD – impatti sul settore assicurativo

La posizione del Parlamento Europeo sulla CSDDD – impatti sul settore assicurativo

Nicolo' Juvara, Luca Morini

La posizione del Parlamento Europeo sulla CSDDD – impatti sul settore assicurativo

Il 1° giugno 2023, il Parlamento Europeo ha adottato la propria posizione (la “Posizione”) sulla proposta di Direttiva sul dovere di diligenza ai fini della sostenibilità (c.d. “CSDDD”[1]), segnando un importante passo avanti nel relativo iter legislativo. La proposta si inserisce nel solco del pacchetto di riforme con cui l’Unione Europea intende implementare la cosiddetta “transizione sostenibile”, ossia trasformare il mercato europeo in un’economia verde e climaticamente neutra e, allo stato attuale, implica degli oneri maggiori per le imprese del settore finanziario rispetto alle altre.  

Il quadro normativo

La versione inziale della CSDDD aveva definito in modo generico (sulla base di requisiti perlopiù quantitativi) le imprese interessate dal provvedimento, facendo sorgere dubbi sull’applicabilità della stessa alle imprese finanziarie, quali enti creditizi, imprese di assicurazione e OICVM. Le preoccupazioni del mercato erano state parzialmente recepite nel corso dell’iter legislativo dal Consiglio, il quale aveva proposto di lasciare ai singoli Stati la facoltà di stabilire se applicare a queste imprese la Direttiva. Al contrario, la Posizione ha confermato l’applicazione della CSDDD a tali imprese, e stabilito oneri ulteriori a loro carico, laddove soddisfino i seguenti requisiti:

  • avere nell’ultimo esercizio (i) impiegato più di 250 dipendenti; e (ii) generato un fatturato netto a livello mondiale di oltre € 40 milioni; oppure
  • essere la parent company di un gruppo che, nell’ultimo esercizio, abbia (i) impiegato più di 500 dipendenti; e (ii) generato un fatturato mondiale netto di oltre € 150 milioni; o
  • in caso di imprese estere, avere nell’esercizio precedente all’ultimo esercizio, generato un fatturato netto di oltre € 150 milioni a livello mondiale, di cui € 40 milioni all’interno dell’UE, oppure essere parent company di un gruppo che soddisfi le condizioni di cui alla lettera (b) sopra.

Laddove tali requisiti siano soddisfatti, le imprese in questione sono obbligate ad effettuare un’attività di due diligence sull’impatto della propria attività e della propria “catena del valore” su ambiente e diritti umani. In particolare, sono tenute a (i) implementare una politica di due diligence ad hoc, aggiornandola annualmente,nonché integrare il dovere di diligenza nelle proprie politiche interne; (ii) individuare, con cadenza annuale, gli impatti negativi anche potenziali causati dalle proprie attività, delle proprie controllate e della propria catena del valore; (iii) prevenire ed arrestare tali impatti negativi; (iv) instaurare una procedura di reclamo specifica che consenta ai soggetti interessati di segnalare una lesione dei diritti umani e dell’ambiente; e (v) monitorare periodicamente l’efficacia delle misure adottate sulla sostenibilità. 

Una volta individuati gli impatti negativi su ambiente e diritti umani all’esito dell’attività di due diligence, la Direttiva richiede l’adozione di misure volte a prevenire o neutralizzare gli impatti negativi, particolarmente onerose. Tra queste, si segnalano in particolare, per  la loro rilevanza sull’operatività ordinaria (i) l’obbligo di richiedere ai propri partner commerciali (che per le imprese finanziarie, incluse le assicurazioni, includono anche i soggetti a cui viene fornito un finanziamento o un’assicurazione), garanzie circa il rispetto del codice di condotta della società e l’implementazione di un piano operativo di prevenzione degli impatti negativi sulla sostenibilità; (ii) laddove non sia possibile correggere o prevenire gli impatti negativi, l’obbligo di astenersi dal concludere nuovi contratti con gli stessi soggetti con i quali, o nella catena del valore dei quali, è emerso l’impatto negativo, e  l’obbligo di sospendere temporaneamente la relazione commerciale e i contratti già in essere, sino a che le iniziative di prevenzione non producano esiti positivi e, in caso di impatti negativi gravi, di interromperli.

La definizione di catena del valore

La rilevanza degli obblighi previsti dalla CSDDD impone di verificare cautamente l’ambito di applicazione del dovere di svolgimento della due diligence.

A tal riguardo, la Posizione ha confermato che il dovere in questione riguarderà tutte le operazioni condotte nel contesto della “catena del valore” della società. Tale definizione, mantenuta dal Parlamento UE nonostante il diverso orientamento espresso dal Consiglio Europeo[2], determina una notevole estensione dell’ambito di applicazione della due diligence. In particolare, infatti, secondo il Parlamento UE, la catena del valore dele imprese finanziarie, incluse le imprese assicurative, deve comprendere tutte le attività svolte dai clienti che ricevano direttamente finanziamenti, crediti o altri servizi finanziari, incluse coperture assicurative, con la sola esclusione di famiglie, persone fisiche e PMI.

È di tutta evidenza come questa posizione, ove mantenuta nel testo finale della CSDDD, determini un irragionevole sbilanciamento a danno delle sole imprese del settore finanziario. Infatti, mentre per le altre società, la value chain su cui svolgere la due diligence riguarderebbe l’ambito delle attività e dei soggetti connessi alla produzione, all’approvvigionamento o alla distribuzione dei prodotti dell’impresa e non la clientela, per le imprese finanziarie il dovere in questione riguarderà una platea molto più estesa di soggetti, attribuendo a tali imprese un compito di verifica del rispetto di requisiti di sostenibilità da parte della loro clientela corporate che non dovrebbe spettare alle stesse e con evidente rischio di perdita di tale clientela, sulla cui operatività le imprese finanziarie hanno limitata possibilità di incidere.

Considerazioni finali

La nuova stagione di riforme sulla sostenibilità riconferma l’attenzione del legislatore per una materia che, nei prossimi anni, impegnerà sempre di più le imprese del settore finanziario. La CSDDD, infatti, imporrà degli oneri organizzativi incisivi che investiranno l’organo amministrativo, deputato ad integrare il dovere di diligenza in tutte le politiche aziendali, la funzione Compliance, e quella di Risk management,che nella valutazione del rischio di impresa dovrà considerare anche i rischi di sostenibilità[3].

Da un lato, la maggiore consapevolezza sulla propria sostenibilità potrebbe mettere le imprese al riparo dai danni reputazionali nei confronti dei clienti, e premiarle davanti ad un mercato sempre più attento alle tematiche ESG, impattando positivamente sul loro bilancio[4]. Dall’altro, però, ci pare che la versione della CSDDD proposta dal Parlamento non bilanci gli effetti positivi della disciplina con i costi eccessivi imposti alle imprese finanziarie, incluse le imprese di assicurazione, in tema di due diligence.

Non pare infatti giustificabile la sproporzione degli obblighi gravanti sulle società finanziarie che, rispetto alle altre, sono chiamate a sottoporre a verifiche l’attività di tutti i propri clienti, invece che dei soli fornitori, produttori e distributori. Si tratta, evidentemente, di una platea di clienti di difficile (se non impossibile) gestione che potrebbe, paradossalmente, generare delle distorsioni nel mercato dei servizi finanziari e, in particolare, in quello assicurativo.

In questo ambito, infatti, laddove venga accertato l’impatto negativo di un cliente sulla sostenibilità, la compagnia potrebbe dover interrompere i propri rapporti contrattuali con quest’ultimo, con conseguente emersione di rischi inassicurabili.

Infine, non si può mancare di evidenziare che l’attuale impostazione della CSDDD determina un ribaltamento della posizione delle imprese finanziarie. Quest’ultime, infatti, prestando un servizio ai clienti, dovrebbero essere considerate come fornitori e, in quanto tali, essere incluse nella “catena del valore” di imprese terze clienti. Si dovrebbe, pertanto, concludere che, al pari di quanto previsto dalla CSDDD per tutte le altre imprese, anche le imprese finanziarie debbano essere soggette a due diligence da parte delle società terze clienti che ricevono i servizi da essi prestate, piuttosto che svolgere le verifiche in prima persona su tali società.

Sotto questo profilo, non possiamo che auspicare che nella fase finale dell’iter legislativo si trovi un bilanciamento alle opposte esigenze sopra descritte, nell’ottica della migliore efficienza in una materia tanto delicata[5].

Nicolò Juvara | Partner | E. n.juvara@malaw.it 

Luca Morini | Associate  | E. l.morini@malaw.it 


[1] i.e. Corporate Sustainability Due Diligence Directive. La proposta è stata presentata il 23 febbraio 2022 dalla Commissione Europea. L’adozione della CSDDD completerebbe la nuova stagione di riforme inaugurata a novembre 2022 attraverso l’approvazione della c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive, riguardante gli specifici temi dell’informativa in materia di sostenibilità nel settore economico.

[3] Inoltre, la previsione di una procedura di reclamo ad hoc, imporrà un aggiornamento delle politiche e dei procedimenti interni anche a questo riguardo e, in generale, un aggiornamento delle funzioni di controllo.

[4] Non è un caso che, nonostante gli obblighi qui esposti non siano ancora entrati in vigore, negli ultimi anni siano nate società dedicate alla due diligence sulla sostenibilità degli investimenti. Talune imprese assicurative hanno inoltre richiesto ed ottenuto la certificazione di “B Corporation” in Italia (ossia di impresa che misura e considera le proprie performance ambientali e sociali con la stessa attenzione tradizionalmente riservata ai risultati economici).

[5] Questa esigenza è stata espressa persino dalla Relatrice del Parlamento, Lara Wolters che, nel corso del procedimento legislativo, ha evidenziato che i temi su cui sarà più importante focalizzarsi in sede di negoziazione del testo finale della Direttiva saranno proprio quelli sull’applicabilità della CSDDD alle imprese del settore finanziario e sulla definizione di “catena del valore” per via della loro delicatezza.