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Nuova normativa in materia di informativa precontrattuale nel settore assicurativo: un importante passo avanti verso la semplificazione

Nuova normativa in materia di informativa precontrattuale nel settore assicurativo: un importante passo avanti verso la semplificazione

Nicolo' Juvara, Daniela Runggaldier

IVASS ha recentemente attuato, con provvedimento n. 147 emanato il 20 giugno 2024 (il “Provvedimento”), una riforma degli obblighi in materia di trasparenza e informativa precontrattuale a carico di imprese e distributori, modificando e integrando i Regolamenti IVASS n. 40/18 in materia di distribuzione assicurativa, e n. 41/18 in materia di informativa e pubblicità dei prodotti assicurativi.

L’intervento si pone al termine di un percorso avviato nell’oramai lontano 2021, anno a partire dal quale IVASS ha avviato una serie di verifiche e confronti con gli stakeholders per verificare l’efficacia dell’impianto normativo vigente, come risultante dall’attuazione della direttiva (UE) n. 2016/97 - Insurance Distribution Directive (IDD) - e dai successivi correttivi introdotti nel 2020 per effetto del Provvedimento IVASS n. 97.

Ad oltre un quinquennio dall’entrata in vigore del nuovo framework normativo di attuazione della IDD, IVASS ha constatato che l’applicazione dei Regolamenti IVASS nn. 40 e 41 ha generato importanti costi organizzativi per gli operatori, non sempre bilanciati da maggiori benefici in termini di rafforzamento dell’informativa verso i contraenti. Anzi, ha addirittura riscontrato una parziale duplicazione o sovrapposizione dei contenuti informativi, oltre a una eccessiva lunghezza dei documenti.

Anche sulla scorta delle esigenze di rafforzamento della fiducia dei consumatori verso il mercato sottese al cd. pacchetto “Retail Investment Strategy” – attualmente in discussione in sede comunitaria e che condurrà ad una revisione, tra le altre, della direttiva IDD – l’intento perseguito dall’Autorità di vigilanza è di rafforzare l’efficacia dell’informativa precontrattuale al contraente attraverso un’opera di semplificazione e di razionalizzazione.

La finalità dell’intervento normativo è quindi più che apprezzabile (e apprezzata, soprattutto dagli operatori del mercato), in quanto, da un lato, rafforza l’efficacia dell’informativa precontrattuale attraverso moduli sintetici, non prolissi, ma completi per assicurare la massima trasparenza verso il contraente nel rapporto con il distributore, nonché una migliore comprensione del prodotto da parte del contraente e, dall’altro, contiene gli adempimenti organizzativi in capo alle imprese, ove non controbilanciati da un rafforzamento dell’efficacia dell’informativa resa al contraente.

Quanto agli impatti prospettici sui distributori derivanti dalle modifiche apportate al Regolamento IVASS n. 40/18, merita di essere menzionata, innanzitutto, l’introduzione di un “Modulo Unico Precontrattuale” (MUP) - differenziato per tipologia di prodotto (IBIP e non IBIP) -  che include le informazioni attualmente contenute negli Allegati 3, 4 e 4-bis (che vengono abrogati, unitamente all’Allegato 4-ter descrittivo degli obblighi di comportamento del distributore). Inoltre, è prevista una revisione della frequenza di aggiornamento della documentazione precontrattuale di competenza del distributore, non più trimestrale ma ora richiesta “ogni qualvolta intervengano cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle informazioni che vi figurano”. E’ stato inoltre concesso di somministrare l’informativa relativa ai rapporti d’affari di cui all’articolo 120-ter, comma 1, lett. e), del CAP, tramite la pubblicazione sul sito internet (ove esistente) oppure l’affissione nei locali. Resta salva la consegna su supporto cartaceo, se richiesta del cliente.

Riguardo, invece, alle novità inerenti le imprese e derivanti dall’emendato Regolamento IVASS n 41/18, il Provvedimento rivede i contenuti dei DIP aggiuntivi, ridefinendo il perimetro delle informazioni integrative da includervi, rispetto a quelle contenute nei DIP “base” (DIP Vita, KID, DIP Danni). In particolare, merita di essere segnalata la semplificazione della struttura dei DIP aggiuntivi, grazie all’eliminazione delle informazioni ridondanti (in quanto già contenute nel KID/DIP vita/DIP danni) oppure collegate alla fase di attuazione del contratto (p. es. come denunciare il sinistro) e, comunque, agevolmente reperibili nelle relative condizioni generali di contratto. Di conseguenza, i nuovi schemi concentrano l’informativa su costi, esclusioni e limitazioni, cliente target, regime fiscale e informazioni obbligatorie ai sensi dell’articolo 185 CAP (solvibilità, reclami, legge applicabile). Degna di nota è altresì l’introduzione di un limite massimo di 3 pagine di formato A4 (o 4 pagine, in via eccezionale e per motivate circostanze), a cui si aggiunge, per gli IBIP, l’uniformazione della nomenclatura dei DIP aggiuntivi a quella dei KID per agevolarne la lettura integrata e la comparabilità con altri prodotti percepiti come similari e renderne immediatamente evidenti le caratteristiche assicurative.

Il Provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quella della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Entro 12 mesi dall’entrata in vigore, imprese e distributori dovranno redigere, per quanto di rispettiva competenza, i MUP per i prodotti assicurativi (IBIP e non), nonché i DIP aggiuntivi Vita, Multirischi, IBIP, Danni e R.C. auto secondo quanto previsto dal nuovo Provvedimento.

Dall’esame complessivo del nuovo Provvedimento emerge un quadro piuttosto chiaro riguardo alle tendenze di vigilanza in materia di informativa precontrattuale, connotate da imperativi di semplificazione, razionalizzazione, coerenza, chiarezza e sinteticità, a beneficio in primo luogo dei contraenti e consumatori ma anche di imprese e distributori.

In conclusione, in un 2024 caratterizzato sinora da interventi normativi dell’IVASS pervasivi (in primis, in materia di product oversight and governance), il Provvedimento ha riscosso ampi consensi e, finalmente, messo d’accordo Autorità di Vigilanza, associazione di categoria e soggetti vigilati. E’ auspicabile che sia un primo passo verso una riduzione degli adempimenti burocratici, a carico di tutto il settore assicurativo, come chiesto anche recentemente dall’ANIA.

 

A cura di Nicolò Juvara e Daniela Runggaldier